Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

In vigore dal 21 giu 2005
Oggetto e campo d'applicazione Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le regole specifiche applicabili al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1290:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Oggetto e campo d'applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2005/1290) — Testo vigente | Portale Normativo