Art. 1
Oggetto e campo d'applicazione
In vigore dal 21 giu 2005
Oggetto e campo d'applicazione
Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le regole specifiche applicabili al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune, comprese le spese per lo sviluppo rurale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1290:oj#art-1