Art. 14
Pagamenti mensili
In vigore dal 21 giu 2005
Pagamenti mensili
1. Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all', paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di rimborsi mensili (di seguito «pagamenti mensili»), calcolati in base alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.
2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilizzano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1290:oj#art-14