Art. 17
Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili
In vigore dal 21 giu 2005
Riduzione e sospensione dei pagamenti mensili
1. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all', paragrafo 2, non le consentono di constatare che l'impegno dei fondi è conforme alle norme comunitarie in vigore, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine che essa fissa in funzione della gravità del problema e che, in linea di massima, non può essere inferiore a trenta giorni.
In mancanza di risposta dello Stato membro alla richiesta della Commissione di cui al primo comma, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che le regole comunitarie in vigore non sono state osservate o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti mensili allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro, precisando che si è proceduto a tali riduzioni o sospensioni.
2. Se le dichiarazioni o le informazioni di cui all', paragrafo 2, le permettono di stabilire che si è in presenza di un superamento del massimale finanziario fissato dalla normativa comunitaria o di una palese inosservanza delle norme comunitarie in vigore, la Commissione può applicare le riduzioni o le sospensioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, dopo aver messo lo Stato membro in grado di presentare osservazioni.
3. Le riduzioni e le sospensioni sono applicate nel rispetto del principio di proporzionalità, nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all', paragrafo 2, fatte salve le decisioni di cui agli .
Storico versioni
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