Art. 41

Comitato dei Fondi

In vigore dal 21 giu 2005
Comitato dei Fondi 1.   La Commissione è assistita dal comitato dei Fondi agricoli (di seguito «comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. 4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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Comitato dei Fondi (Art. 41 Regolamento (UE) 2005/1290) — Testo vigente | Portale Normativo