Art. 42
Modalità di applicazione
In vigore dal 21 giu 2005
Modalità di applicazione
La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. La Commissione adotta, in applicazione del presente regolamento, e segnatamente degli :
1)
le condizioni applicabili al riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di certificazione, nonché al riconoscimento specifico degli organismi di coordinamento, alle rispettive funzioni, alle informazioni richieste e alle modalità della messa a disposizione o della trasmissione delle stesse alla Commissione;
2)
le condizioni di eventuale delega dei compiti degli organismi pagatori;
3)
le norme di certificazione ammissibili, la natura, la portata e la periodicità delle certificazioni;
4)
le modalità di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico, della verifica di conformità e di liquidazione dei conti;
5)
le modalità di presa in considerazione e di assegnazione delle entrate provenienti dagli Stati membri;
6)
le disposizioni generali applicabili ai controlli in loco;
7)
la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e le modalità di trasmissione alla Commissione o di messa a sua disposizione:
—
delle dichiarazioni di spesa e degli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento,
—
della dichiarazione di affidabilità e dei conti annuali degli organismi pagatori,
—
delle relazioni di certificazione dei conti,
—
dei dati relativi all'identificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione,
—
delle modalità di imputazione e di pagamento delle spese finanziate nell'ambito del FEAGA e del FEASR,
—
delle notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolarità,
—
delle informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell';
8)
le disposizioni relative alla conservazione dei documenti e delle informazioni;
9)
le misure di transizione necessarie per l'attuazione del presente regolamento.
Storico versioni
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