Art. 44
Riservatezza
In vigore dal 21 giu 2005
Riservatezza
Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle azioni di controllo e di liquidazione dei conti realizzate in applicazione del presente regolamento.
A tali informazioni si applicano i principi di cui all' del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (17).
Storico versioni
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