Art. 43
Relazione finanziaria annuale
In vigore dal 21 giu 2005
Relazione finanziaria annuale
Anteriormente al 1o settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.
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