Art. 45

Utilizzazione dell'euro

In vigore dal 21 giu 2005
Utilizzazione dell'euro 1.   Gli importi indicati nelle decisioni della Commissione che adottano programmi di sviluppo rurale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro. 2.   Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1o ottobre dell'anno per il quale è stato concesso l'aiuto. 3.   In caso di applicazione del paragrafo 2, i rimborsi agli Stati membri degli importi versati ai beneficiari sono effettuati dalla Commissione in base alle dichiarazioni di spesa fatte dagli Stati membri. Per la determinazione delle dichiarazioni di spesa gli Stati membri applicano lo stesso tasso di conversione applicato al momento del versamento al beneficiario.
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Utilizzazione dell'euro (Art. 45 Regolamento (UE) 2005/1290) — Testo vigente | Portale Normativo