Art. 19

Procedura della disciplina di bilancio

In vigore dal 21 giu 2005
Procedura della disciplina di bilancio 1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N-1, N e N+1. Contestualmente presenta un'analisi dei divari constatati tra le previsioni iniziali e le spese effettive per gli esercizi N-2 e N-3. 2.   Qualora, in fase di elaborazione del progetto preliminare di bilancio per l'esercizio N, emerga che il saldo netto di cui all', paragrafo 3, per l'esercizio N, tenendo conto del margine di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003, rischia di essere superato, la Commissione propone al Consiglio le misure necessarie, in particolare quelle richieste in applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. 3.   Ove ritenga che esista un rischio di superamento del saldo netto di cui all', paragrafo 3, senza che le sia possibile adottare misure sufficienti per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze di gestione, la Commissione propone in qualsiasi momento al Consiglio altre misure destinate a garantire il rispetto di tale saldo. Il Consiglio decide in merito tali misure, secondo la procedura di cui all' del trattato, nel termine di due mesi dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Parlamento europeo formula il proprio parere in tempo utile per permettere al Consiglio di prenderne conoscenza e adottare una decisione entro il termine indicato. 4.   Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare il saldo netto fissato a norma dell', paragrafo 3, la Commissione: a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e fissa in via provvisoria l'importo dei pagamenti per il mese considerato; b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento comunitario relativo all'esercizio precedente; c) stabilisce, secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, l'importo globale del finanziamento comunitario, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento comunitario, nei limiti del bilancio disponibile per i pagamenti mensili; d) procede, al più tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N+1, alle eventuali compensazioni tra Stati membri.
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