Art. 20

Sistema di allarme

In vigore dal 21 giu 2005
Sistema di allarme Al fine di garantire che il massimale di bilancio non sia superato, la Commissione istituisce un sistema di allarme e controllo mensile delle spese del FEAGA. Prima dell'inizio di ciascun esercizio di bilancio, la Commissione determina a tale scopo l'andamento delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili nei tre anni precedenti. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione mensile nella quale si esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e comportante una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.
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Sistema di allarme (Art. 20 Regolamento (UE) 2005/1290) — Testo vigente | Portale Normativo