Art. 21
Tasso di cambio di riferimento
In vigore dal 21 giu 2005
Tasso di cambio di riferimento
1. Quando la Commissione adotta il progetto preliminare di bilancio oppure una lettera rettificativa di questo che riguarda le spese agricole, essa utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense rilevato in media sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio in questione.
2. Quando la Commissione adotta un progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti riguardano gli stanziamenti relativi alle azioni di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), essa utilizza:
a)
da un lato, il tasso di cambio tra euro e dollaro statunitense effettivamente rilevato in media sul mercato a decorrere dal 1o agosto dell'esercizio precedente fino alla fine dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio e al massimo il 31 luglio dell'esercizio in corso;
b)
dall'altro, in previsione per l'esercizio restante, detto tasso medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adottasse il documento di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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