Art. 23
Impegni di bilancio
In vigore dal 21 giu 2005
Impegni di bilancio
Gli impegni di bilancio comunitari relativi ai programmi di sviluppo rurale (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati per frazioni annue nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.
La decisione della Commissione che adotta ciascun programma di sviluppo rurale presentato dallo Stato membro vale come decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e costituisce, in seguito alla sua notifica allo Stato membro, un impegno giuridico ai sensi di quest'ultimo regolamento.
Per ciascun programma, l'impegno di bilancio relativo alla prima frazione segue l'adozione del programma da parte della Commissione. La Commissione procede agli impegni di bilancio relativi alle frazioni successive, in base alla decisione di cui al secondo comma, anteriormente al 1o maggio di ogni anno.
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