Art. 24

Disposizioni comuni per i pagamenti

In vigore dal 21 giu 2005
Disposizioni comuni per i pagamenti 1.   La Commissione versa la partecipazione del FEASR in base agli impegni di bilancio. 2.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese di cui all' attraverso un prefinanziamento, pagamenti intermedi e il versamento del saldo. Tale stanziamenti sono versati secondo le condizioni di cui agli . 3.   I pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data. 4.   Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.
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Disposizioni comuni per i pagamenti (Art. 24 Regolamento (UE) 2005/1290) — Testo vigente | Portale Normativo