Art. 24
Disposizioni comuni per i pagamenti
In vigore dal 21 giu 2005
Disposizioni comuni per i pagamenti
1. La Commissione versa la partecipazione del FEASR in base agli impegni di bilancio.
2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese di cui all' attraverso un prefinanziamento, pagamenti intermedi e il versamento del saldo. Tale stanziamenti sono versati secondo le condizioni di cui agli .
3. I pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da più lunga data.
4. Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati non supera il 95 % del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.
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