Art. 22

Partecipazione finanziaria del FEASR

In vigore dal 21 giu 2005
Partecipazione finanziaria del FEASR La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è fissata per ogni programma nei limiti dei massimali stabiliti dalla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, maggiorata degli importi fissati dalla Commissione in applicazione dell', paragrafo 2, del presente regolamento. Le spese finanziate in virtù del presente regolamento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento nell'ambito del bilancio comunitario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1290:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Partecipazione finanziaria del FEASR (Art. 22 Regolamento (UE) 2005/1290) — Testo vigente | Portale Normativo