Art. 22
Partecipazione finanziaria del FEASR
In vigore dal 21 giu 2005
Partecipazione finanziaria del FEASR
La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale è fissata per ogni programma nei limiti dei massimali stabiliti dalla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, maggiorata degli importi fissati dalla Commissione in applicazione dell', paragrafo 2, del presente regolamento.
Le spese finanziate in virtù del presente regolamento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento nell'ambito del bilancio comunitario.
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