Art. 25
Versamento del prefinanziamento
In vigore dal 21 giu 2005
Versamento del prefinanziamento
1. La Commissione, una volta adottato il programma di sviluppo rurale, versa allo Stato membro un importo unico a titolo di prefinanziamento per il programma interessato. Tale importo rappresenta il 7 % del contributo del FEASR al programma di cui trattasi. Esso può essere frazionato su due esercizi finanziari, in funzione delle disponibilità di bilancio.
2. Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento, qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale.
3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.
4. La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento è effettuata all'atto della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.
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