Art. 27
Sospensione e riduzione dei pagamenti intermedi
In vigore dal 21 giu 2005
Sospensione e riduzione dei pagamenti intermedi
1. I pagamenti intermedi sono effettuati alle condizioni previste all'articolo 81 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 in base alle dichiarazioni di spesa e alle informazioni finanziarie fornite dagli Stati membri.
2. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni comunicate da uno Stato membro non permettono di constatare la conformità della dichiarazione di spesa alle norme comunitarie applicabili, si chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine fissato in funzione della gravità del problema, che, in linea di massima, non può essere inferiore a trenta giorni.
3. In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta di cui al paragrafo 2, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che la normativa non è stata rispettata o che si è in presenza di un'utilizzazione impropria dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente i pagamenti intermedi allo Stato membro. Essa ne informa lo Stato membro.
4. La sospensione e la riduzione dei pagamenti intermedi di cui all' rispettano il principio di proporzionalità e sono effettuate fatte salve le decisioni di cui agli .
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