Art. 28

Versamento del saldo e chiusura del programma

In vigore dal 21 giu 2005
Versamento del saldo e chiusura del programma 1.   La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al tasso di cofinanziamento applicabile per asse, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sull'attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. I conti annuali sono da presentarsi alla Commissione non oltre il 30 giugno 2016 e riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto fino al 31 dicembre 2015. 2.   Il pagamento del saldo è effettuato entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni e dei documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati, fatto salvo il disposto dell', paragrafo 6. 3.   La mancata trasmissione alla Commissione entro il 30 giugno 2016 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'.
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Versamento del saldo e chiusura del programma (Art. 28 Regolamento (UE) 2005/1290) — Testo vigente | Portale Normativo