Art. 30
Liquidazione contabile
In vigore dal 21 giu 2005
Liquidazione contabile
1. Anteriormente al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato la Commissione procede alla liquidazione contabile degli organismi pagatori riconosciuti, secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, in base alle informazioni comunicate a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punto iii).
2. La decisione di liquidazione dei conti riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali trasmessi. Essa non pregiudica l'adozione di decisioni successive a norma dell'.
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