Art. 31

Verifica di conformità

In vigore dal 21 giu 2005
Verifica di conformità 1.   La Commissione decide gli importi da escludere dal finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese, di cui all', paragrafo 1, e all', non sono state eseguite in conformità delle norme comunitarie, secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. 2.   La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza, nonché del danno finanziario causato alla Comunità. 3.   Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le parti cercano di raggiungere un accordo sulle misure da adottare. In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi, il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento. 4.   Il rifiuto del finanziamento non può riguardare: a) le spese di cui all', paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche; b) le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all', paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all', per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche; c) le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all', diverse da quelle previste alla lettera b), per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato il risultato delle verifiche. 5.   Il paragrafo 4 non si applica alle conseguenze finanziarie: a) delle irregolarità di cui agli ; b) connesse ad aiuti nazionali o ad infrazioni per le quali è stata avviata la procedura di cui all'articolo 88 del trattato o quella di cui all'articolo 226 dello stesso.
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Verifica di conformità (Art. 31 Regolamento (UE) 2005/1290) — Testo vigente | Portale Normativo