Art. 32
Disposizioni specifiche per il FEAGA
In vigore dal 21 giu 2005
Disposizioni specifiche per il FEAGA
1. Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.
2. All'atto del versamento nel bilancio comunitario degli importi recuperati di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può trattenerne il 20 % a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.
3. All'atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l'irregolarità.
Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione la situazione dettagliata dei singoli procedimenti di recupero e dei singoli importi non ancora recuperati.
4. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all', paragrafo 3, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:
a)
qualora lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per procedere al recupero nel corso dell'anno successivo al primo verbale amministrativo o giudiziario;
b)
qualora il primo verbale amministrativo o giudiziario non sia stato stilato o lo sia stato con un ritardo tale da compromettere il recupero, oppure qualora l'irregolarità non sia stata registrata nella tabella riepilogativa, di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, nell'anno del primo verbale amministrativo o giudiziario.
5. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio comunitario.
Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti al primo comma del presente paragrafo.
La ripartizione dell'onere finanziario connesso al mancato recupero, a norma del primo comma, lascia impregiudicato l'obbligo per lo Stato membro interessato di dare corso ai procedimenti di recupero, in applicazione dell', paragrafo 1, del presente regolamento. Gli importi così recuperati sono imputati al FEAGA nella misura del 50 %, previa applicazione della trattenuta di cui al paragrafo 2, del presente articolo.
Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.
Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50 % del termine iniziale.
6. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:
a)
se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare;
b)
se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.
Lo Stato membro interessato indica separatamente, nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero, giustificando la propria decisione.
7. Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 5, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punto iii). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti all'atto dell'adozione della decisione di cui all', paragrafo 1.
8. Dopo aver dato corso alla procedura di cui all', paragrafo 3, la Commissione può decidere di escludere dal finanziamento comunitario gli importi posti a carico del bilancio comunitario nei seguenti casi:
a)
in applicazione dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, qualora constati che le irregolarità o il mancato recupero sono imputabili a irregolarità o negligenze dell'amministrazione o di un servizio od organismo di uno Stato membro;
b)
in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo, qualora ritenga che la giustificazione addotta dallo Stato membro non è sufficiente per giustificare la decisione di porre fine al procedimento di recupero.
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