Art. 29
Disimpegno automatico
In vigore dal 21 giu 2005
Disimpegno automatico
1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all', paragrafo 3, a titolo di spese sostenute, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.
2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperti al 31 dicembre 2015, per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro il 30 giugno 2016, è disimpegnata automaticamente.
3. Qualora sia necessaria una decisione della Commissione, successiva alla decisione di approvazione di un programma di sviluppo rurale, per autorizzare un aiuto o un regime di aiuti, il termine per il disimpegno automatico decorre a partire dalla data di tale decisione successiva. Gli importi che beneficiano di tale deroga sono fissati in base ad uno scadenzario fornito dallo Stato membro.
4. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, è interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N+2.
5. Dal calcolo degli importi disimpegnati automaticamente sono escluse:
a)
la parte degli impegni di bilancio per la quale è stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso è ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 2;
b)
la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.
6. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e le autorità interessate quando esista il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro e alle autorità interessate l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi ai termini indicati ai paragrafi da 1 a 4.
7. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale è ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra gli assi del programma. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati a ciascun asse prioritario.
8. Qualora il presente regolamento entri in vigore dopo il 1o gennaio 2007, il termine alla scadenza del quale può essere effettuato il primo disimpegno automatico, di cui al paragrafo 1, è prorogato, per il primo impegno, del numero di mesi compreso tra il 1o gennaio 2007 e la data di adozione, da parte della Commissione, del corrispondente programma di sviluppo rurale.
Storico versioni
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