Art. 33

Disposizioni specifiche per il FEASR

In vigore dal 21 giu 2005
Disposizioni specifiche per il FEASR 1.   Gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie connesse a irregolarità e negligenze rilevate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento comunitario. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità rilevate, nonché dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR. 2.   Qualora si siano già versati fondi comunitari al beneficiario, l'organismo pagatore riconosciuto procede al loro recupero secondo le proprie procedure interne e li riutilizza a norma del paragrafo 3, lettera c). 3.   Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie e alla riutilizzazione dei fondi recuperati alle seguenti condizioni: a) in caso di constatazione di irregolarità, gli Stati membri ampliano le indagini in modo da coprire tutte le operazioni presumibilmente interessate dalle irregolarità; b) gli Stati membri comunicano le rettifiche corrispondenti alla Commissione; c) gli importi esclusi dal finanziamento comunitario e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al programma interessato. Tuttavia, lo Stato membro può riutilizzare i fondi comunitari esclusi o recuperati soltanto per un'operazione prevista dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di operazioni che sono state oggetto di una rettifica finanziaria. 4.   All'atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell', paragrafo 1, lettera c), punto iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l'irregolarità. Essi informano la Commissione del modo in cui hanno deciso o prevedono di riutilizzare i fondi annullati e, se del caso, di modificare il piano di finanziamento del corrispondente programma di sviluppo rurale. 5.   Dopo aver dato corso alla procedura di cui all', paragrafo 3, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi: a) quando lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e comunitario per il recupero delle somme versate ai beneficiari nell'anno che segue il primo verbale amministrativo o giudiziario; b) quando lo Stato membro non abbia rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e c), del presente articolo. 6.   Qualora sia stato possibile realizzare il recupero di cui al paragrafo 2 dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale, lo Stato membro riversa le somme recuperate nel bilancio comunitario. 7.   Gli Stati membri possono decidere di porre fine al procedimento di recupero dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale alle condizioni di cui all', paragrafo 6. 8.   Qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, le conseguenze finanziarie dell'assenza di recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro interessato e per il 50 % a carico del bilancio comunitario e sono imputate a bilancio decorsi quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure decorsi otto anni, qualora il recupero sia oggetto di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, oppure alla chiusura del programma, qualora tali termini scadano prima della chiusura. Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50 % del termine iniziale. 9.   Nei casi di cui al paragrafo 8, lo Stato membro versa al bilancio comunitario gli importi relativi alla quota del 50 % a suo carico. 10.   Un'eventuale rettifica finanziaria effettuata dalla Commissione lascia impregiudicati gli obblighi dello Stato membro di recuperare gli importi versati nell'ambito della propria partecipazione finanziaria, in virtù dell' del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (14).
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