Art. 15

Condizioni generali per la valutazione dei fascicoli

In vigore dal 3 dic 2004
1.   Fatto salvo il disposto dell’, lo Stato membro relatore valuta tutti i fascicoli che gli sono presentati. 2.   Fatto salvo il disposto dell' della direttiva 91/414/CEE, lo Stato membro relatore non accetta la presentazione di nuovi studi nel corso della valutazione, con l’eccezione di cui all', paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento. Lo Stato membro relatore può tuttavia chiedere al notificante di presentare dati supplementari necessari per un chiarimento del fascicolo. In tal caso Lo Stato membro relatore fissa un termine entro il quale devono essere presentate le informazioni. Quest’ultimo termine non modifica il termine fissato per la presentazione all’AESA da parte dello Stato membro relatore del progetto di relazione di valutazione, ai sensi dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 1. 3.   Lo Stato membro relatore può, fin dall'inizio della valutazione del fascicolo: a) consultare esperti dell’AESA; b) chiedere ad altri Stati membri di contribuire alla valutazione fornendo informazioni tecniche o scientifiche supplementari. 4.   I notificanti possono chiedere allo Stato membro relatore una consulenza specifica.
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