Art. 7

Fascicoli relativi a sostanze attive presentati ai sensi della direttiva 98/8/CE

In vigore dal 3 dic 2004
Quando una sostanza attiva è stata notificata ai sensi della direttiva 98/8/CE, il notificante può presentare, in deroga agli : a) una copia del fascicolo presentato ai sensi della direttiva 98/8/CE; b) ogni ulteriore informazione di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE necessaria per giustificare l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I di detta direttiva, con riferimento agli usi che rientrano nel campo d'applicazione di detta direttiva.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2004/2229 — Fascicoli relativi a sostanze attive presentati ai sensi della direttiva 98/8/CE | Portale Normativo