Art. 7
Fascicoli relativi a sostanze attive presentati ai sensi della direttiva 98/8/CE
In vigore dal 3 dic 2004
Quando una sostanza attiva è stata notificata ai sensi della direttiva 98/8/CE, il notificante può presentare, in deroga agli :
a)
una copia del fascicolo presentato ai sensi della direttiva 98/8/CE;
b)
ogni ulteriore informazione di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE necessaria per giustificare l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I di detta direttiva, con riferimento agli usi che rientrano nel campo d'applicazione di detta direttiva.
Storico versioni
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