Art. 11
Presentazione di informazioni da parte di terzi
In vigore dal 3 dic 2004
Ogni persona fisica o giuridica che desidera presentare informazioni pertinenti che possono contribuire alla valutazione di una delle sostanze attive elencate nell'allegato I, in particolare per quanto riguarda gli effetti potenzialmente pericolosi della sostanza attiva o dei suoi residui sulla salute umana e animale e sull'ambiente, le comunica entro il termine fissato all'.
Tali informazioni sono trasmesse allo Stato membro relatore e all’AESA. Qualora lo Stato membro relatore lo richieda, la persona trasmette le informazioni anche agli altri Stati membri, entro un mese dal ricevimento della richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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