Art. 2

Definizioni

In vigore dal 3 dic 2004
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' della direttiva 91/414/CEE e all' del regolamento (CE) n. 1112/2002. Si applicano altresì le definizioni seguenti: a) «notificante»: la persona fisica o giuridica che ha presentato una notifica conformemente: i) al regolamento (CE) n. 1112/2002, figurante nell'allegato II del presente regolamento; o ii) all' del presente regolamento; b) «Stato membro relatore»: lo Stato membro relatore per la sostanza attiva, conformemente all'allegato I; c) «fascicolo sintetico»: un fascicolo contenente le informazioni richieste ai sensi dell', paragrafo 2, in cui sono riportati in forma riepilogativa i risultati delle prove e degli studi di cui al detto paragrafo; d) «fascicolo completo»: un fascicolo contenente le informazioni richieste ai sensi dell', paragrafo 3, in cui sono riportati in forma integrale i risultati delle relazioni delle prove e degli studi citati nel fascicolo sintetico.
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