Art. 2
Definizioni
In vigore dal 3 dic 2004
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' della direttiva 91/414/CEE e all' del regolamento (CE) n. 1112/2002.
Si applicano altresì le definizioni seguenti:
a)
«notificante»: la persona fisica o giuridica che ha presentato una notifica conformemente:
i)
al regolamento (CE) n. 1112/2002, figurante nell'allegato II del presente regolamento; o
ii)
all' del presente regolamento;
b)
«Stato membro relatore»: lo Stato membro relatore per la sostanza attiva, conformemente all'allegato I;
c)
«fascicolo sintetico»: un fascicolo contenente le informazioni richieste ai sensi dell', paragrafo 2, in cui sono riportati in forma riepilogativa i risultati delle prove e degli studi di cui al detto paragrafo;
d)
«fascicolo completo»: un fascicolo contenente le informazioni richieste ai sensi dell', paragrafo 3, in cui sono riportati in forma integrale i risultati delle relazioni delle prove e degli studi citati nel fascicolo sintetico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2004:2229:oj#art-2