Art. 3
Autorità designata dello Stato membro
In vigore dal 3 dic 2004
1. Ogni Stato membro designa una o più autorità per adempiere gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza del presente regolamento.
2. Le autorità nazionali elencate nell'allegato III coordinano e assicurano tutti i contatti necessari con i notificanti, gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), conformemente al presente regolamento.
Ogni Stato membro comunica alla Commissione, all’AESA e all'autorità nazionale di coordinamento designata in ciascuno degli altri Stati membri dati dettagliati riguardanti l'autorità nazionale di coordinamento designata e li informa di qualsiasi modifica di tali dati.
CAPITOLO II
NOTIFICHE DI SOSTANZE ATTIVE DA PARTE DEI PRODUTTORI DEI NUOVI STATI MEMBRI
Storico versioni
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