Art. 3 · Autorità designata dello Stato membro

Art. 3

Autorità designata dello Stato membro

In vigore dal 3 dic 2004
1.   Ogni Stato membro designa una o più autorità per adempiere gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza del presente regolamento. 2.   Le autorità nazionali elencate nell'allegato III coordinano e assicurano tutti i contatti necessari con i notificanti, gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), conformemente al presente regolamento. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, all’AESA e all'autorità nazionale di coordinamento designata in ciascuno degli altri Stati membri dati dettagliati riguardanti l'autorità nazionale di coordinamento designata e li informa di qualsiasi modifica di tali dati. CAPITOLO II NOTIFICHE DI SOSTANZE ATTIVE DA PARTE DEI PRODUTTORI DEI NUOVI STATI MEMBRI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2229:oj#art-3