Art. 18
Controllo di completezza dei fascicoli relativi alle sostanze elencate nelle parti da B a G dell'allegato I
In vigore dal 3 dic 2004
1. Lo Stato membro relatore valuta gli elenchi di controllo forniti dai notificanti ai sensi dell', paragrafo 2, lettera c).
2. Entro tre mesi dalla data di ricevimento di tutti i fascicoli relativi ad una sostanza attiva, lo Stato membro relatore riferisce alla Commissione sulla completezza dei fascicoli.
3. Per le sostanze attive per le quali uno o più fascicoli sono considerati completi, lo Stato membro relatore effettua la valutazione di cui agli , a meno che la Commissione gli comunichi, entro due mesi dalla data di ricevimento della relazione dello Stato membro relatore, che non considera completo il fascicolo.
4. Per le sostanze attive per le quali uno Stato membro relatore o la Commissione considerano che nessun fascicolo è completo ai sensi degli , la Commissione, entro tre mesi dalla data di ricevimento della relazione dello Stato membro sulla completezza, trasmette tale relazione al comitato permanente della catena alimentare e della salute animale.
La decisione circa la completezza di un fascicolo ai sensi degli è adottata secondo la procedura di cui all' della direttiva 91/414/CEE.
5. La Commissione decide, conformemente all', paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 91/414/CEE, di non iscrivere nell'allegato I della direttiva le sostanze attive per le quali non è stato presentato un fascicolo completo entro il termine di cui all' o all’, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.
Storico versioni
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