Art. 21

In vigore dal 3 dic 2004
Condizioni specifiche per i progetti di relazione di valutazione e le raccomandazioni alla Commissione per le sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I 1.   Lo Stato membro relatore invia all’AESA il progetto di relazione di valutazione non appena possibile ed entro i 12 mesi seguenti il termine di cui all', lettera a). 2.   Lo Stato membro relatore include nel progetto di relazione di valutazione un riferimento ad ogni esperimento o studio relativi a ciascun punto dell'allegato II (parte A o B secondo il caso) della direttiva 91/414/CEE e a ciascun punto dell'allegato III (parte A o B secondo il caso) di detta direttiva su cui si è basata la valutazione. Il riferimento ha la forma di un elenco delle relazioni sugli esperimenti e gli studi in cui figurano il titolo, gli autori, la data della relazione sullo studio o l’esperimento e la data di pubblicazione, la norma in base a cui l’esperimento o lo studio sono stati effettuati, il nome del detentore ed eventualmente la richiesta di protezione dei dati avanzata dal detentore o dal notificante. 3.   Quando invia la sua relazione di valutazione all’AESA, conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro relatore raccomanda alla Commissione: a) o di iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicando, se del caso, le condizioni proposte per l’iscrizione; tali condizioni: i) possono includere il termine fissato per l'iscrizione; ii) precisano se sono richieste informazioni, se tali informazioni supplementari sono incluse negli esperimenti e negli studi di cui all', paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento e, in caso affermativo, il calendario probabile per la fornitura di queste informazioni; b) o di non iscrivere la sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicando le ragioni proposte per la non iscrizione. 4.   Oltre alle condizioni proposte per l'iscrizione di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, lo Stato membro relatore può segnalare se ha rilevato, per la serie limitata proposta di usi rappresentativi citati nel fascicolo, la mancanza nel fascicolo di un'informazione che può essere richiesta dagli Stati membri come informazione di conferma quando essi rilasciano autorizzazioni ai sensi dell' della direttiva 91/414/CEE per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2004/2229 | Portale Normativo