Art. 17

Condizione specifica per la valutazione delle sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I

In vigore dal 3 dic 2004
Ove possibile e se ciò non influisce sul termine per la presentazione del progetto di relazione di valutazione di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro relatore valuta le informazioni supplementari di cui all', paragrafo 1, lettera c), successivamente fornite dal notificante.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2004/2229 — Condizione specifica per la valutazione delle sostanze attive elencate nella parte A dell'allegato I | Portale Normativo