Art. 20

Condizioni generali per i progetti di relazione di valutazione

In vigore dal 3 dic 2004
1.   Il progetto di relazione di valutazione è presentato per quanto possibile nella forma raccomandata secondo la procedura di cui all' della direttiva 91/414/CEE. 2.   Lo Stato membro relatore chiede ai notificanti di presentare un fascicolo sintetico aggiornato all’AESA, agli altri Stati membri e, su sua richiesta, alla Commissione quando il progetto di relazione di valutazione del relatore è trasmesso all’AESA. Gli Stati membri, la Commissione o l’AESA possono chiedere, tramite lo Stato membro relatore, che i notificanti trasmettano loro anche un fascicolo completo aggiornato o parti di esso. Il notificante fornisce tale fascicolo aggiornato entro il termine specificato nella richiesta.
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Art. 20 Regolamento (UE) 2004/2229 — Condizioni generali per i progetti di relazione di valutazione | Portale Normativo