Art. 13
Utilizzazione delle informazioni e protezione dei dati personali e del segreto professionale e commerciale
In vigore dal 27 ott 2004
1. Le informazioni comunicate possono essere utilizzate esclusivamente allo scopo di garantire il rispetto della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori.
2. Le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documentazione, constatazione, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio comunicati, allo stesso titolo dei documenti analoghi ottenuti nel proprio paese.
3. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma alle persone che lavorano per le competenti autorità, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione, comprese le informazioni notificate alla Commissione e memorizzate nella banca dati di cui all'articolo 10 bis, la cui rivelazione metterebbe a repentaglio:
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la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali,
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gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale,
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ricorsi al tribunale e consulenza giuridica,
o
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l'obiettivo di ispezioni o indagini
sono riservate e soggette al segreto professionale, salvo il caso in cui la divulgazione stessa sia necessaria per ottenere la cessazione o il divieto di un'infrazione intracomunitaria e l’autorità che comunica le informazioni ne autorizzi la divulgazione.
4. Gli Stati membri, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, adottano le misure legislative necessarie per limitare i diritti e gli obblighi di cui agli della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario per salvaguardare gli interessi di cui all’, paragrafo 1, lettere d) e f), di tale direttiva. La Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui agli , paragrafo 1, 11, 12, paragrafo 1, da 13 a 17 e 37, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 45/2001, laddove tale limitazione costituisca una misura necessaria per salvaguardare gli interessi di cui all', paragrafo 1, lettere a) e e), di tale regolamento.
5. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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