Art. 12

Procedure per la richiesta di assistenza reciproca e lo scambio di informazioni

In vigore dal 27 ott 2004
1.   L’autorità richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza reciproca siano corredate di informazioni sufficienti a consentire all’autorità interpellata di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nel territorio dell'autorità richiedente. 2.   Le richieste sono inviate dall’autorità richiedente all’ufficio unico di collegamento dell’autorità interpellata, attraverso l’ufficio unico di collegamento dell’autorità richiedente. L’ufficio unico di collegamento dell’autorità interpellata trasmette senza indugio le richieste all’autorità competente appropriata. 3.   Le richieste di assistenza e tutte le trasmissioni delle informazioni sono effettuate per iscritto, mediante un modello standard, e sono comunicate per via elettronica tramite la banca dati di cui all’. 4.   Le lingue usate per le richieste e la trasmissione delle informazioni sono convenute fra le autorità competenti prima dell'inoltro delle richieste. Qualora non si raggiunga un accordo, le richieste sono comunicate nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità richiedente e le risposte nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità interpellata. 5.   Le informazioni fornite a seguito di una richiesta sono comunicate direttamente all’autorità richiedente e, contemporaneamente, agli uffici unici di collegamento delle autorità richiedenti e interpellate. 6.   Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2004/2006 — Procedure per la richiesta di assistenza reciproca e lo scambio di informazioni | Portale Normativo