Art. 10
Banca dati
In vigore dal 27 ott 2004
1. La Commissione mantiene una banca dati elettronica in cui memorizza ed elabora le informazioni pervenute ai sensi degli . La banca dati può essere consultata soltanto dalle autorità competenti. In relazione alle loro responsabilità in materia di notifica delle informazioni per la memorizzazione nella banca dati e l'elaborazione dei dati personali ad esse connessi, le autorità competenti sono considerate responsabili del trattamento ai sensi dell', lettera d), della direttiva 95/46/CE. In relazione alle sue responsabilità in virtù del presente articolo e all'elaborazione dei pertinenti dati personali, la Commissione è considerata "responsabile del trattamento" ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 45/2001.
2. Allorché un’autorità competente accerta che una notifica di un’infrazione intracomunitaria da essa effettuata a norma dell’ si è successivamente rivelata infondata, ritira la notifica e la Commissione sopprime immediatamente le relative informazioni dalla banca dati. Quando un’autorità interpellata notifica alla Commissione, a norma dell’, paragrafo 6, che un’infrazione intracomunitaria è cessata, i dati memorizzati relativi a detta infrazione sono soppressi cinque anni dopo la ratifica.
3. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
CAPITOLO III
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSISTENZA RECIPROCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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