Art. 6
Scambio di informazioni su richiesta
In vigore dal 27 ott 2004
1. Un’autorità interpellata fornisce quanto prima, su richiesta di un’autorità richiedente, a norma dell’, qualsiasi informazione pertinente necessaria per stabilire se si sia verificata o se vi è il ragionevole sospetto che possa verificarsi un’infrazione intracomunitaria.
2. L'autorità interpellata, se necessario con l’assistenza di altre autorità pubbliche, intraprende le indagini del caso o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate, a norma dell’, al fine di raccogliere le informazioni richieste.
3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l’autorità interpellata può consentire che un funzionario competente dell'autorità richiedente accompagni i funzionari dell'autorità interpellata nel corso delle indagini.
4. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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