Art. 3

Definizioni

In vigore dal 27 ott 2004
Ai fini del presente regolamento: a) per «norme sulla protezione degli interessi dei consumatori» si intendono le direttive elencate all’allegato e recepite nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri e i regolamenti elencati nell'allegato; b) per «infrazione intracomunitaria» s’intende qualsiasi atto o omissione contrari alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori, quali definite nella lettera a), che danneggi o possa danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l’atto o l’omissione in questione o in cui è stabilito il venditore o il fornitore responsabile o in cui si riscontrino elementi di prova o beni riconducibili all'atto o all'omissione; c) per «autorità competente» s’intende qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale, con responsabilità specifiche per l’esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori; d) per «ufficio unico di collegamento» s’intende l’autorità pubblica di ciascuno Stato membro designata come responsabile del coordinamento dell’applicazione del presente regolamento nello Stato membro in questione; e) per «funzionario competente» s’intende un funzionario di un’autorità competente designata responsabile dell’applicazione del presente regolamento; f) per «autorità richiedente» s’intende l’autorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca; g) per «autorità interpellata» s’intende l’autorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca; h) per «venditore o fornitore» s’intende una persona fisica o giuridica che, per quanto riguarda la legislazione in materia di protezione degli interessi dei consumatori, agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; i) per «attività di sorveglianza del mercato» si intendono le azioni di un’autorità competente incaricata di individuare se vi siano state infrazioni intracomunitarie nell’ambito della propria giurisdizione; j) per «reclamo del consumatore» s’intende una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un venditore o fornitore ha commesso o potrebbe commettere un’infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori; k) per «interessi collettivi dei consumatori» si intendono gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un’infrazione.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2004/2006 — Definizioni | Portale Normativo