Art. 4
Autorità competenti
In vigore dal 27 ott 2004
1. Ogni Stato membro designa le autorità competenti e l’ufficio unico di collegamento responsabili dell'applicazione del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro può, se necessario per adempiere i suoi obblighi previsti dal presente regolamento, designare altre autorità pubbliche. Esse possono altresì designare organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie a norma dell', paragrafo 3.
3. Ciascuna autorità competente, fatto salvo il paragrafo 4, è dotata dei necessari poteri investigativi ed esecutivi per l’applicazione del presente regolamento e li esercitano conformemente alla legislazione nazionale.
4. Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al paragrafo 3, in conformità della legislazione nazionale
a)
direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; oppure
b)
mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.
5. Nella misura in cui le autorità competenti esercitano i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali a norma del paragrafo 4, lettera b), detti organi sono competenti a prendere le necessarie decisioni.
6. I poteri di cui al paragrafo 3 vengono esercitati unicamente laddove vi sia il ragionevole sospetto di un’infrazione intracomunitaria e comprendono almeno i seguenti diritti:
a)
poter accedere a qualsiasi documento pertinente, in qualsiasi forma, relativo all’infrazione intracomunitaria;
b)
richiedere che qualsiasi persona sia tenuta a fornire le informazioni pertinenti, relative all’infrazione intracomunitaria;
c)
effettuare le necessarie ispezioni in loco;
d)
chiedere per iscritto che il venditore o fornitore interessato ponga fine all’infrazione intracomunitaria;
e)
ottenere dal venditore o fornitore responsabile delle infrazioni intracomunitarie l’impegno di porre fine all’infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione dell’impegno in questione;
f)
esigere la cessazione o vietare qualsiasi infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione delle relative decisioni;
g)
richiedere alla parte incriminata di effettuare il versamento di un indennizzo allo Stato o a un beneficiario designato o previsto dalla legislazione nazionale, nel caso di mancata osservanza della decisione.
7. Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità competenti dispongano delle risorse necessarie all’applicazione del presente regolamento. I funzionari competenti rispettano le norme professionali e sono soggetti ad adeguate procedure interne o regole di condotta che garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, l’imparzialità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e segreto professionale di cui all’.
8. Ogni autorità competente rende pubblici i diritti e le responsabilità ad essa conferiti in virtù del presente regolamento e designa i funzionari competenti.
Storico versioni
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