Art. 4 · Autorità competenti

Art. 4

Autorità competenti

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Ogni Stato membro designa le autorità competenti e l’ufficio unico di collegamento responsabili dell'applicazione del presente regolamento. 2.   Ogni Stato membro può, se necessario per adempiere i suoi obblighi previsti dal presente regolamento, designare altre autorità pubbliche. Esse possono altresì designare organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie a norma dell', paragrafo 3. 3.   Ciascuna autorità competente, fatto salvo il paragrafo 4, è dotata dei necessari poteri investigativi ed esecutivi per l’applicazione del presente regolamento e li esercitano conformemente alla legislazione nazionale. 4.   Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al paragrafo 3, in conformità della legislazione nazionale a) direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; oppure b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta. 5.   Nella misura in cui le autorità competenti esercitano i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali a norma del paragrafo 4, lettera b), detti organi sono competenti a prendere le necessarie decisioni. 6.   I poteri di cui al paragrafo 3 vengono esercitati unicamente laddove vi sia il ragionevole sospetto di un’infrazione intracomunitaria e comprendono almeno i seguenti diritti: a) poter accedere a qualsiasi documento pertinente, in qualsiasi forma, relativo all’infrazione intracomunitaria; b) richiedere che qualsiasi persona sia tenuta a fornire le informazioni pertinenti, relative all’infrazione intracomunitaria; c) effettuare le necessarie ispezioni in loco; d) chiedere per iscritto che il venditore o fornitore interessato ponga fine all’infrazione intracomunitaria; e) ottenere dal venditore o fornitore responsabile delle infrazioni intracomunitarie l’impegno di porre fine all’infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione dell’impegno in questione; f) esigere la cessazione o vietare qualsiasi infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione delle relative decisioni; g) richiedere alla parte incriminata di effettuare il versamento di un indennizzo allo Stato o a un beneficiario designato o previsto dalla legislazione nazionale, nel caso di mancata osservanza della decisione. 7.   Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità competenti dispongano delle risorse necessarie all’applicazione del presente regolamento. I funzionari competenti rispettano le norme professionali e sono soggetti ad adeguate procedure interne o regole di condotta che garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, l’imparzialità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e segreto professionale di cui all’. 8.   Ogni autorità competente rende pubblici i diritti e le responsabilità ad essa conferiti in virtù del presente regolamento e designa i funzionari competenti.
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