Art. 5

Elenchi

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le identità delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche e organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie e dell’ufficio unico di collegamento. 2.   La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco degli uffici unici di collegamento e delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. CAPITOLO II ASSISTENZA RECIPROCA
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