Art. 5
Elenchi
In vigore dal 27 ott 2004
1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le identità delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche e organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie e dell’ufficio unico di collegamento.
2. La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco degli uffici unici di collegamento e delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
CAPITOLO II
ASSISTENZA RECIPROCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2006:oj#art-5