Art. 15
Condizioni
In vigore dal 27 ott 2004
1. Gli Stati membri rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all’applicazione del presente regolamento. Tuttavia, lo Stato membro dell'autorità richiedente è responsabile nei confronti dello Stato membro dell'autorità interpellata di eventuali spese e perdite sostenute a seguito di misure giudicate infondate da un tribunale per quanto riguarda la sostanza di un'infrazione intracomunitaria.
2. Un’autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell', previa consultazione dell'autorità richiedente, nel caso in cui:
a)
un procedimento giudiziario sia già stato avviato ovvero vi sia stata già una sentenza definitiva pronunciata nei confronti della stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell’autorità interpellata o dell'autorità richiedente;
b)
a suo parere, a seguito di una appropriata indagine dell'autorità richiedente, non sia stata riscontrata alcuna infrazione intracomunitaria;
o
c)
a suo parere, l'autorità richiedente non abbia fornito sufficienti informazioni ai sensi dell', paragrafo 1, eccetto quando l'autorità interpellata ha già rifiutato di dar seguito a una richiesta ai sensi del paragrafo 3, lettera c), in relazione alla stessa infrazione intracomunitaria.
3. Un'autorità interpellata può rifiutare di dar seguito a una richiesta di informazioni ai sensi dell' se:
a)
a suo parere, previa consultazione dell'autorità richiedente, l'informazione richiesta non è sollecitata dall'autorità richiedente per stabilire se vi sia stata una infrazione intracomunitaria o se vi sia il ragionevole sospetto che possa verificarsi;
b)
l'autorità richiedente non concorda sul fatto che l'informazione è soggetta alle disposizioni sulla riservatezza e sul segreto professionale di cui all', paragrafo 3;
o
c)
sono state già avviate procedure giudiziarie o è stata già emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o richiedente.
4. Un'autorità interpellata può decidere di non rispettare gli obblighi di cui all' se sono state già avviate procedure giudiziarie o è stata già emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell'autorità interpellata o richiedente.
5. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente e la Commissione dei motivi in base ai quali respinge la richiesta di assistenza. L'autorità richiedente può deferire la questione alla Commissione, che emette un parere secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
6. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
CAPITOLO IV
COMPITI COMUNITARI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2006:oj#art-15