Art. 14

Scambio di informazioni con i paesi terzi

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Quando un’autorità competente riceve informazioni da un’autorità di un paese terzo, essa comunica le informazioni alle autorità competenti interessate di altri Stati membri, nella misura in cui ciò è consentito dagli accordi bilaterali di assistenza con il paese terzo e in linea con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. 2.   Le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento possono anche essere comunicate a un’autorità di un paese terzo da un’autorità competente, nell’ambito dell'accordo bilaterale di assistenza con detto paese, purché sia stato ottenuto il consenso dell’autorità competente che ha fornito l’informazione in origine, e in linea con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
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Art. 14 Regolamento (UE) 2004/2006 — Scambio di informazioni con i paesi terzi | Portale Normativo