Art. 17

Cooperazione amministrativa

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano l'un l'altro e informano la Commissione delle loro attività d'interesse comunitario in ambiti quali: a) informazione e consulenza dei consumatori; b) sostegno delle attività dei rappresentanti dei consumatori; c) sostegno delle attività degli organi responsabili della soluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori; d) sostegno dell'accesso dei consumatori alla giustizia; e) raccolta di statistiche, dei risultati di ricerche o di altre informazioni concernenti il comportamento dei consumatori, i loro orientamenti e le relative conseguenze. Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori di cui alle lettere da a) ad e). In cooperazione con la Commissione, gli Stati membri sviluppano un quadro comune per le attività di cui alla lettera e). 2.   Le misure comunitarie necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'esecuzione di attività comuni, sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2004/2006 — Cooperazione amministrativa | Portale Normativo