Art. 20

Compiti del comitato

In vigore dal 27 ott 2004
1.   Il comitato può esaminare tutte le questioni relative all’applicazione del presente regolamento sollevate dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2.   In particolare, il comitato esamina e valuta il funzionamento delle disposizioni in materia di cooperazione previste nel presente regolamento.
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