Art. 5

Condizioni di esenzione

In vigore dal 27 feb 2003
1.   L'esenzione di cui all', lettera c), si applica a condizione che le condizioni di assicurazione tipo: a) siano elaborate e diffuse indicando esplicitamente che non hanno valore vincolante e che il loro uso non è raccomandato in alcun modo; b) indichino esplicitamente che le imprese partecipanti sono libere di offrire ai loro clienti condizioni di assicurazione diverse; e c) siano accessibili a chiunque sia interessato e comunicate su semplice domanda. 2.   L'esenzione di cui all', lettera d), si applica a condizione che i modelli non vincolanti siano elaborati e diffusi soltanto a fini indicativi.
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