Art. 7

Applicazione dell'esenzione e soglie in termini di quota di mercato

In vigore dal 27 feb 2003
1.   Per i consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione costituiti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento per coprire esclusivamente nuovi rischi, l'esenzione di cui all', lettera e), è valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio, a prescindere dalla quota di mercato del consorzio. 2.   I consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione che non rientrano nel campo d'applicazione del paragrafo 1 (perché esistono da oltre tre anni o non sono stati costituiti per coprire un nuovo rischio) beneficiano dell'esenzione di cui all', lettera e) finché il presente regolamento rimane in vigore, a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio dalle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati: a) nel caso dei consorzi di coassicurazione, più del 20 % del mercato rilevante; b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, più del 25 % del mercato rilevante. 3.   Ai fini del calcolo della soglia espressa in termini di quota di mercato, di cui al paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei premi lordi incassati; se non sono disponibili dati sui premi lordi incassati, per determinare la quota di mercato dell'impresa interessata si possono utilizzare stime fondate su altri dati di mercato attendibili, compresa la copertura assicurativa fornita o il valore dei rischi assicurati; b) la quota di mercato è calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente; c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all', punto 3, lettera e), viene ripartita in parti uguali tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati all', punto 3, lettera a). 4.   Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera a), non superi inizialmente il 20 %, ma aumenti successivamente senza comunque superare il 22 %, l'esenzione di cui all', lettera e), continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi successivi a quello in cui è stata per la prima volta superata la soglia del 20 %. 5.   Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera a), non superi inizialmente il 20 %, ma aumenti successivamente al di sopra del 22 %, l'esenzione di cui all', lettera e), continua ad applicarsi nell'anno civile successivo a quello in cui è stato per la prima volta superato il livello del 22 %. 6.   I benefici previsti ai paragrafi 4 e 5 non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili. 7.   Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera b), non superi inizialmente il 25 %, ma aumenti successivamente senza comunque superare il 27 %, l'esenzione di cui all', lettera e), continua ad applicarsi per un periodo di due anni civili consecutivi successivi a quello in cui è stata per la prima volta superata la soglia del 25 %. 8.   Qualora la quota di mercato di cui al paragrafo 2, lettera b), non superi inizialmente il 25 %, ma aumenti successivamente al di sopra del 27 %, l'esenzione di cui all', lettera e), continua ad applicarsi nell'anno civile successivo a quello in cui è stato per la prima volta superato il livello del 27 %. 9.   I benefici previsti ai paragrafi 7 e 8 non possono essere cumulati in modo da eccedere un periodo di due anni civili.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2003/358 — Applicazione dell'esenzione e soglie in termini di quota di mercato | Portale Normativo