Art. 1

Campo d'applicazione dell'esenzione

In vigore dal 27 feb 2003
Conformemente all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, l'articolo 81, paragrafo 1, è dichiarato inapplicabile, alle condizioni previste nel presente regolamento, agli accordi conclusi tra due o più imprese nel settore delle assicurazioni (in appresso «parti») per quanto riguarda: a) l'elaborazione e la diffusione in comune di: — calcoli del costo medio della copertura di un determinato rischio in passato (in appresso «calcoli»), — ai fini delle assicurazioni che comportano un elemento di capitalizzazione, tavole di mortalità e tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità (in appresso «tavole»); b) la realizzazione di studi in comune sull'impatto probabile di circostanze generali esterne alle imprese interessate che possono influenzare la frequenza e l'entità dei sinistri futuri per un determinato rischio o una determinata categoria di rischi o la redditività di diversi tipi di investimenti (in appresso «studi») e la diffusione dei risultati di tali studi; c) l'elaborazione in comune e la diffusione di condizioni di assicurazione tipo non vincolanti per le assicurazioni dirette (in appresso «condizioni di assicurazione tipo»); d) l'elaborazione in comune e la diffusione di modelli non vincolanti che illustrino gli utili da realizzare mediante una polizza di assicurazione che comporti un elemento di capitalizzazione (in appresso «modelli»); e) la costituzione ed il funzionamento di consorzi di imprese di assicurazione o di riassicurazione per la copertura in comune di una categoria specifica di rischi mediante la coassicurazione o la coriassicurazione; e f) l'elaborazione, l'adozione e la diffusione di: — specifiche tecniche, regole o codici di condotta riguardanti tipi di dispositivi di sicurezza per i quali non esistono a livello comunitario specifiche tecniche, sistemi di classificazione, regole, procedure o codici di condotta armonizzati in linea con la legislazione europea sulla libera circolazione delle merci, e procedure di valutazione e omologazione della conformità dei dispositivi di sicurezza a tali specifiche, regole o codici di condotta, — specifiche tecniche, regole o codici di condotta per l'installazione e la manutenzione di dispositivi di sicurezza, e procedure di valutazione e omologazione della conformità delle imprese di installazione o di manutenzione di dispositivi di sicurezza a tali specifiche, regole o codici di condotta.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2003/358 — Campo d'applicazione dell'esenzione | Portale Normativo