Art. 6

Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

In vigore dal 27 feb 2003
1.   L'esenzione di cui all', lettera c), non si applica qualora le condizioni di assicurazione tipo contengano clausole che: a) contengono un'indicazione del livello dei premi commerciali; b) indicano l'ammontare della copertura o la quota che il contraente deve assumere a suo carico (franchigia); c) impongono una copertura globale che copre rischi ai quali un numero significativo di contraenti non è simultaneamente esposto; d) consentono all'assicuratore di proseguire il rapporto contrattuale anche quando receda in parte dalla garanzia, aumenti il premio senza che vi sia mutamento del rischio o dell'estensione della garanzia (fatte salve le clausole di indicizzazione) o modifichi le condizioni del contratto senza che l'assicurato abbia manifestato espressamente il proprio consenso; e) consentono all'assicuratore di modificare la durata del contratto senza che l'assicurato abbia manifestato espressamente il proprio consenso; f) impongono all'assicurato, nell'assicurazione non-vita, un periodo di assicurazione superiore a tre anni; g) impongono, nei casi in cui il contratto sia prorogabile automaticamente salvo disdetta, una durata contrattuale superiore all'anno; h) impongono all'assicurato di accettare il ripristino della vigenza del contratto, sospesa per effetto della scomparsa del rischio assicurato, non appena egli sia nuovamente esposto ad un rischio della medesima natura; i) impongono all'assicurato di assicurare presso il medesimo assicuratore rischi differenti; j) obbligano il contraente, in caso di cessione dell'oggetto assicurato, a cedere all'acquirente il contratto di assicurazione; k) escludono o limitano la copertura di un rischio se l'assicurato utilizza dispositivi di sicurezza o imprese di installazione o di manutenzione che non sono omologati in base ai requisiti convenuti da una o più associazioni di assicuratori di uno o più Stati membri o al livello comunitario. 2.   Dell'esenzione di cui all', lettera c), non beneficiano le imprese o associazioni di imprese che concordino o assumano l'impegno o impongano ad altre imprese di non applicare condizioni diverse dalle condizioni di assicurazione tipo stabilite a seguito di un accordo tra le imprese partecipanti. 3.   Fatte salve le condizioni di assicurazione specifiche per determinate categorie sociali o professionali della popolazione, l'esenzione di cui all', lettera c), non si applica ad accordi, decisioni o pratiche concordate tesi ad escludere la copertura di determinate categorie di rischi a causa di caratteristiche peculiari del contraente dell'assicurazione. 4.   L'esenzione di cui all', lettera d), non si applica quando, salvi gli obblighi di legge, i modelli non vincolanti presentino solamente tassi d'interessi determinati o contengano cifre corrispondenti alle spese amministrative. 5.   Dell'esenzione di cui all', lettera d), non beneficiano le imprese o associazioni di imprese che concordino o assumano l'impegno o impongano ad altre imprese di non usare modelli relativi agli utili futuri di contratti d'assicurazione diversi da quelli stabiliti a seguito di un accordo tra le imprese partecipanti. CAPO IV COPERTURA IN COMUNE DI CERTI TIPI DI RISCHI
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Art. 6 Regolamento (UE) 2003/358 — Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione | Portale Normativo